Art. 3.
(Raccolta del materiale di confronto).

      1. Il materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto e le tracce biologiche comunque pertinenti al reato devono essere raccolti da ufficiali di polizia giudiziaria e devono risultare da verbale scritto, secondo le modalità e le procedure determinate dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro della giustizia.